Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2345 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2345 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PESSINA GIANANGELO N. IL 02/08/1955
avverso la sentenza n. 95/2010 TRIBUNALE di LODI, del 10/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. un Pscc v■ 1
che ha concluso per t.’
LA” /1%./sNa svy, 24, 0- (4ivt. ihun, Jc■ r(nA
-,

eSS•zy
tn$U4-eirkrP, ebk
f

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

‘ANTA es-of-rri eVg-

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 gennaio 2011, il Tribunale di Lodi ha – per quanto qui
rileva – condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, in relazione ai reati di cui agli
artt. 256, comma 1, lettera a), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere,
quale direttore tecnico di una società, dotato di deleghe in materia di rifiuti,
abbandonato rifiuti speciali non pericolosi sul suolo e in un corso d’acqua superficiale
(in particolare, percolati che uscivano all’esterno attraverso una rete di

all’impianto di compostaggio e, in particolare, in collegamento tra la vasca di raccolta
del percolato e la vasca di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali, senza
richiedere autorizzazione.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: a) la violazione dell’art. 43 cod. pen. e la mancanza di
motivazione sull’elemento soggettivo, perché il giudice si sarebbe limitato ad
affermare che l’evento era prevedibile ed evitabile, dando per presupposta la mancata
verifica e manutenzione delle tubazioni, senza considerare la possibile sussistenza di
eventi straordinari che avessero cagionato la rottura delle stesse; b) la violazione
dell’art. 40 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice
avrebbe affermato che la rottura del tubo di collettamento dipendeva da difetto di
manutenzione, senza accertare l’eventuale sussistenza di fattori eccezionali; c)
l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006,
perché la condotta contestata non rientrerebbe in tale previsione normativa, ma al più
configurerebbe un’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; d) la
manifesta illogicità della motivazione, laddove si darebbe per scontato che la
tubazione in questione fosse stata collocata dall’imputato e che questo fosse
consapevole della sua esistenza; e) la mancata dichiarazione di prescrizione del reato,
che avrebbe dovuto essere collocato temporalmente nell’anno 2003; anno di
realizzazione delle modifiche all’impianto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – I motivi sub a), b), d) – che possono essere trattati congiuntamente, in
quanto sostanzialmente riferiti alla mancata considerazione da parte del giudice di
eventuali fattori straordinari esterni, da cui avrebbe potuto essere provocata la rottura
della tubazioni, e alla mancata prova della conoscenza dello stato dell’impianto da
parte dell’imputato – sono inammissibili, perché genericamente formulati.
2

convogliamento non autorizzata) e per avere realizzato modifiche sostanziali

Il ricorrente deduce, infatti, in via di pura ipotesi e sulla base di mere
indimostrate asserzioni, che l’inquinamento de quo avrebbe potuto essere prodotto da
circostanze straordinarie indipendenti dalla negligenza dell’imputato; soggetto che secondo la logica e coerente ricostruzione del giudice di primo grado – era
pacificamente tenuto alla manutenzione degli impianti e al quale devono, dunque,
essere ascritti sia l’abusiva modificazione degli stessi, sia eventuali negligenze nella
manutenzione, essendo provato che egli aveva seguito personalmente i lavori di

3.2. – Del tutto generico è anche il motivo sub c), perché con esso ci si limita a
sostenere, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, che la condotta contestata configurerebbe al più l’inosservanza di
prescrizioni di un’autorizzazione il cui contenuto e la cui stessa esistenza non sono
neanche sommariamente tratteggiati in via di prospettazione.
3.3. – L’ultimo motivo di doglianza, relativo al tempus commissi delicti, da
identificarsi, secondo la difesa, nel 2003, è genericamente formulato, perché la sua
prospettazione non risulta supportata da alcuno specifico elemento.
Trova, perciò, applicazione il principio – costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di prescrizione, grava
sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare
gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data d’inizio del decorso del
termine, diversa da quella risultante dagli atti. Non basta, dunque, la mera
affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per
prescrizione e neppure a determinare l’incertezza della data d’inizio della decorrenza
del relativo termine, essendo suo onere fornire gli elementi in suo possesso, dei quali
è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d’inizio del decorso
del termine di prescrizione (ex plurimis, sez. 3, 27 aprile 2012, n. 20892; sez. 3, 29
marzo 2012, n. 16961).
Nella specie, il motivo sulla prescrizione consiste – come già osservato – in una
mera asserzione difensiva riferita al momento di svolgimento dei lavori sulle tubazioni;
con la conseguenza che il dies a quo da prendere in considerazione è quello indicato
nel capo d’imputazione (23 gennaio 2006). Trattandosi di fattispecie
contravvenzionale per la quale è previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt.
157, primo comma, 160, 161 cod. pen., un termine massimo complessivo di 5 anni, il
reato non risultava ancora prescritto al momento della pronuncia della sentenza di
secondo grado.

realizzazione di tale modificazione (pag. 6 della sentenza impugnata).

Né la prescrizione può essere dichiarata in questa sede, perché trova
applicazione, nel caso in esame, il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. è preclusa
dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla
manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA