Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23443 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23443 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LLESHI JUREN N. IL 04/08/1990
avverso la sentenza n. 4198/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 26120/2013 LLESHI
Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la nullità di
cui all’art.178 lett.c c.p.p. (artt.606 lett.b e c c.p.p.) in quanto avvisato in data 16.2.2012
verso le ore 17 dell’arresto del suo assistito solo il giorno successivo alle 10,30 riceveva

sua partecipazione all’udienza.
Il motivo è manifestamente infondato, e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Correttamente la Corte ha ritenuto insussistente la nullità dedotta dal ricorrente in
quanto il procedimento di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo
gode di regole particolari dettate dalla finalità del tutto preponderante di assicurare
all’arrestato con la massima rapidità possibile un controllo giurisdizionale sui
provvedimenti limitativi della sua libertà. A tal fine sono stati previsti termini brevi per la
presentazione dell’imputato al giudice, e deroghe in relazione alle modalità della notifica e
alla rappresentanza dell’imputato. Il difensore avrebbe potuto comunque chiedere, anche
tramite il difensore d’ufficio nominato dal giudice per il giudizio di convalida, la
concessione di un termine a difesa per la discussione del giudizio, ma nessuna istanza in
tal senso risulta essere presentata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro a, 5.2.2014

avviso per la celebrazione del giudizio direttissimo, la qual cosa rendeva impossibile la

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