Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23442 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23442 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENTANO SALZANO MARIA N. IL 04/06/1990
avverso la sentenza n. 6399/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/02/2014
R.G. 25187/2013 Celentano Salzano
Osserva
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
E’, infatti, sufficiente osservare che con l’atto d’appello l’imputata si era limitata a
chiedere il contenimento della pena, e che, in tema di appello, non sussiste l’obbligo per il
giudice di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena
non richiesta dall’imputato con i motivi di gravame o in sede di trattazione
dell’impugnazione. L’art. 597, comma quinto, c.p.p., pur prevedendo espressamente la
possibilità dell’applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone
alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà (v. Cass.Sez. 6, Sentenza n.
30201/2011 Rv. 256560; Sez. 5, Sentenza n. 41126 /2001 Rv. 220254; Sez. 4, Sentenza n.
11941/1991 Rv. 188763).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
25.2.2014
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Il Presidente
Il motivo è manifestamente infondato, e il ricorso va dichiarato inammissibile.