Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23440 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23440 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAHIR AKBAR N. IL 10/03/1975
avverso la sentenza n. 5763/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

RG.2510612013 Tahir

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per erronea
applicazione della legge penale, in relazione all’art.648 c.p. in forza del principio di specialità (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e la
mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di

non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.519112000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione non
risultando da alcuna circostanza di fatto, neppure specificamente addotta dal ricorrente, che sia stato proprio l’imputato,
personalmente o in concorso con altri, a produrre le contraffazioni del materiale da esso ricevuto e detenuto ai fini della
vendita.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
re della Cassa delle ammende.
5.2.2014

correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa

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