Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23439 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23439 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRARU MIHAI VIOREL N. IL 12/02/1989
COSTACHE ANGELA N. IL 17/08/1978
avverso la sentenza n. 1304/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

RG.25087/2013 Petraru – Costache

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena (art.606
lett.b) e), c.p.p.)..

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.519112000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato e alla dosimetria della pena.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di E

00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
.2.2014

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

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