Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23437 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23437 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNI MICHELE N. IL 04/07/1960
avverso la sentenza n. 428/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

t

*

R.G. 24780/2013 Berni
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione dell’art.474 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità per il reato in questione, nonché la carenza di motivazione con riferimento alla
richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sostituzione della pena detentiva
e la sospensione della pena.

generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità manifeste
e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute nell’appello, e
ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/2008
Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti
recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine – la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via principale e diretta tutela, non già la
libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini
nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello ha quindi correttamente affermato che il delitto di
ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474
c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il
profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità,
(Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
dell

di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Ri a p522014

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo

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