Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23432 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23432 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANELLO ALESSANDRO N. IL 29/08/1980
avverso la sentenza n. 654/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/02/2014
R.G. 24548/2013 Anello
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
pro ssuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
om , 25.2.2014
Il Con igliere estensore
,bit
P96-9.-
Il P esidente
AA”-
”
23432/14
‘a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli filmi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. ALBERTO MACCHIA
Dott. UGO DE CRESCIENZO
Dott. MIRELLA CERVADORO
Dott.
ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI
MONTRONE
– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel.
Consigliere Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANELLO ALESSANDRO N. IL 29/08/1980
avverso la sentenza n. 654/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
ORDINANZA
N.
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/02/2014
REGISTRO GENERALE
N. 24548/2013
R.G. 24548/2013 Anello
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
pro ssuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
om , 25.2.2014
”