Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23430 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23430 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENNI FRANCESCO N. IL 26/05/1976
avverso la sentenza n. 2511/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/02/2014
N.R.G.18826/13 Genni
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione degli artt.648 e 648 cpv c.p.
nonché il vizio di motivazione in relazione all’art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Premesso che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d’appello è istituto del tutto eccezionale, in quanto
richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento (v., tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.8106/2000
Riv.216532), e che l’imputato è stato giudicato con rito abbreviato non condizionato, rileva il Collegio che il ricorso è
fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive,
avendo la Corte risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello, evidenziando la certa identificazione
dell’imputato sui rilievi del Ris (estesi anche all’esame del reperto), e l’evidente somiglianza tra l’effigie del Genni e
quella del rapinatore entrato in banca, così come ripresa dall’impianto a circuito chiuso dell’istituto di credito
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
avore della Cassa delle ammende.
5.2.2014
soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle