Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2343 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2343 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GUEYE SERIGNE N. IL 18/03/1963
avverso la sentenza n. 3832/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/04/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (…ylopi CO-N , O
che ha concluso per LI (man ok Sicit. A-A i (MIC442- 5b

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 7 aprile 2008, la Corte d’appello di Firenze ha confermato
la sentenza del Tribunale di Pistoia – sezione distaccata di Pescia, con la quale
l’imputato era stato condannato per i reati di cui all’art. 173 ter, comma 1, della legge
n. 633 del 1941 e 474 cod. pen.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, rilevando la violazione delle norme incriminatrici e la mancanza,

responsabilità penale sia quanto alla determinazione della pena.
3.

– La stessa sentenza del 7 aprile 2008 era già stata impugnata

precedentemente con ricorso per cassazione parzialmente accolto da questa Corte con
la sentenza 27 gennaio 2009-5 marzo 2009, n. 193, con la quale essa era stata
annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, limitatamente al reato di cui all’art.
171 ter della legge n. 633 del 1941 e con rinvio ai fini della determinazione della pena
per il residuo reato di cui all’art. 474 cod. pen. All’esito di tale rinvio, la Corte d’appello
ha proceduto alla determinazione della pena, per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.,
con sentenza del 28 settembre 2009, divenuta irrevocabile perché non impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

– Il ricorso è inammissibile, perché proposto nei confronti di un

provvedimento non impugnabile; esso consiste, infatti, nella mera riproposizione di un
ricorso per cassazione già proposto e già deciso da questa Corte.
Come sopra evidenziato al punto 3., la sentenza del 7 aprile 2008 della Corte
d’appello di Firenze è già stata oggetto di ricorso per cassazione, all’esito del quale
essa è stata annullata, in parte con rinvio, in parte senza rinvio. Il giudizio di rinvio è
stato definito con sentenza della stessa Corte d’appello. Solo tale ultima sentenza peraltro divenuta irrevocabile in mancanza di impugnazione – avrebbe potuto,
dunque, essere impugnata.
5. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia quanto alla ritenuta

t

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

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