Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23429 del 25/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23429 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STUPPIELLO PIETRO N. IL 02/01/1961
avverso la sentenza n. 20027/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
MANFREDONIA, del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/03/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Manfredonia, applicava
a STUPPIELLO Pietro, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di furto aggravato, commesso fino al 15 luglio 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. ed in ordine alla misura della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato, anche quanto al trattamento sanzionatorio, a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P.,
facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale
di accertamento ed alla testimonianza TONINI dell’ENEL.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2013.