Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23429 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23429 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGILERI GISELLA N. IL 12/06/1985
avverso la sentenza n. 2564/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

N.R.G.18576/2013 Angileri

Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione degli artt.648 e 648 cpv
c.p. nonché il vizio di motivazione in relazione all’art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute

del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso
dell’art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante; e che
comunque ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata in questione non rileva esclusivamente il valore della cosa,
ma si deve aver riguardo anche gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza,
idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, ivi compresi i precedenti penali
cfr.Cass.Sez.II, sent.n.3188/2009 Rv 242267), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi
logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la
sussistenza del reato ipotizzato (risultando chiaramente il possesso e la provenienza illecita) e non concedibile
l’attenuante di cui all’art.648 c.p.v. c.p., e quindi congrua la pena irrogata dal primo giudicerirwrist2~
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna drgkicorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
100

favore della Cassa delle ammende.
5.2.2014

infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni

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