Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23424 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23424 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMA GIOVANNI N. IL 05/12/1981
avverso la sentenza n. 953/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

RG.18341/2013 Roma

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto,
alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (art.606 lett.b) e), c.p.p.).

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso ai fini del giudizio di comparazione, trattandosi di una valutazione discrezionale, il giudice di
merito non è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze prospettate dalle parti essendo, invece,
sufficiente che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo con la conseguenza che debbono
considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non espressamente
esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 14463/2003 Rv.
228774), rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (rapina e non furto) in
considerazione degli atti di intimidazione e violenza alla persona, che in relazione al diniego delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eur. 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro

5.2.2014

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

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