Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23422 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23422 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANARDO MARINA N. IL 15/11/1970
avverso la sentenza n. 4419/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/02/2014
R.G. 14203/2013 Zanardo
Osserva
-ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna delVicorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese
uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e