Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23421 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23421 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADDOLORATO FEDERICO N. IL 20/04/1984
avverso la sentenza n. 3639/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/02/2014
R.G. 14110/2013 Addolorato
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p. e alle
attenuanti di cui agli artt. 62 n.2 e 648 co. 2 c.p.
Il ricorso è inammissibile.
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e