Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2342 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2342 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MAROTTA ANGELO N. IL 23/01/1966
avverso la sentenza n. 330/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G-(oAcCH I r” 9 .Z L
che ha concluso per k, N’A 11 ■ s’s i bit. i TR De_

°

Data Udienza: 14/11/2012

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditldifensoy Avv. cAz(Tt
pdhCAM-A-

(PAK AC r-ib or.’ So 5. 1-1 -(02,r’4

ovu: AA*. G-AETAr0

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 3 novembre 2009, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 15 aprile 2005, con cui
– per quanto qui rileva – l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 79,
comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed era stato condannato per i reati di cui agli
artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, diversi quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish e marijuana (fatti commessi fino al 23 agosto 1996).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1.) la nullità della sentenza stessa, per l’omessa citazione
dell’imputato, sul rilievo che, alla prima udienza davanti al Tribunale, l’imputato stesso
risultava detenuto, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disposta la
rinnovazione della citazione in giudizio; né tale rinnovazione potrebbe ritenersi
surrogata dalla successiva notifica all’imputato di un verbale d’udienza, essendo
questo privo di qualsiasi riferimento all’imputazione e ai diritti dell’imputato; 2) la
violazione degli artt. 544, 546, 548 cod. proc. pen., perché, dopo la notificazione
dell’estratto contumaciale, presso la cancelleria non si era rinvenuta la motivazione
della sentenza d’appello, essendo state messe a disposizione dell’imputato le sole
pagine contenenti l’intestazione, l’imputazione e il dispositivo, preceduto dalle ultime
righe della motivazione; 3) l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta
illogicità della motivazione in relazione all’inidoneità delle prove, al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990 e alla determinazione della pena, perché non si sarebbe tenuto conto della
minima entità dello stupefacente ritrovato, tale da escludere un’attività di spaccio
radicata e continuativa; 4) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,

detenuto e venduto a più soggetti, in diverse occasioni, in concorso con altri, in

comma 3, della legge n. 251 del 2005, per contrasto con l’art. 117 Cost., nella parte
in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione introdotti, se più
favorevoli, ai processi già pendenti in grado d’appello; 5) l’avvenuta prescrizione dei
reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. -Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati residui per intervenuta
prescrizione.
3.1. – Il motivo di ricorso sub 1), relativo all’omessa citazione in giudizio
dell’imputato di fronte al Tribunale, è infondato. Correttamente la Corte d’appello
2

41\__

rileva sul punto che lo stesso imputato ha ricevuto copia del verbale dell’udienza del
21 settembre 2000 a mani proprie; adempimento che ha efficacia sanante rispetto
agli adempimenti precedenti, perché ha avuto l’effetto di rendere noto all’imputato il
procedimento a suo carico in tutti gli elementi essenziali.
3.2. – Il motivo sub 2), relativo al mancato rinvenimento, nella cancelleria della
Corte d’appello, di copia della sentenza impugnata, il cui estratto contumaciale era
stato notificato all’imputato, è infondato. Risulta, infatti, dagli atti che la Corte

senso di corredare della pertinente motivazione – che era stata erroneamente allegata
ad altro provvedimento – la sentenza in questione. Il provvedimento così integrato
risulta notificato in data in data 27 maggio 2011 al difensore e in data 16 settembre
2011 all’imputato; data, quest’ultima, dalla quale è stato fatto correttamente
decorrere il termine per proporre il ricorso per cassazione.
3.3. – Il motivo sub 3) non risulta formulato in termini sufficientemente
specifici. La difesa si limita, infatti, a contestare il provvedimento – quanto alla
valutazione delle prove, al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità e alla
determinazione della pena – sulla base di mere affermazioni del tutto sganciate da
puntuali critiche alla motivazione dello stesso. Quest’ultima risulta, del resto,
pienamente adeguata, perché prende le mosse dal dato che l’attività di spaccio non
sia occasionale, ma radicata e continuata nel tempo, desumendo tale dato da elementi
correttamente ritenuti univoci e concordanti, quali: le dichiarazioni testimoniali, gli
esiti della perquisizione effettuata, la conversazione telefonica relativa all’attività di
spaccio svolta dall’imputato.
3.4. – La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa – avente
ad oggetto l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost., nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini
prescrizionali, se più favorevoli, ai giudizi pendenti in grado d’appello al momento
della sua entrata in vigore – è manifestamente infondata. Essa consiste, infatti – come
ampiamente noto allo stesso ricorrente al momento della presentazione del ricorso
(17 ottobre 2011) – nella mera riproposizione della censura già dichiarata non fondata
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, depositata in cancelleria il
22 luglio 2011.
Ancor prima che manifestamente infondata, detta questione è però irrilevante.
Infatti, non essendo il ricorso inammissibile, i reati per i quali è stata pronunciata
condanna in primo e secondo grado devono comunque essere dichiarati estinti per

d’appello ha, in data 13 aprile 2010, disposto una correzione di errore materiale nel

prescrizione, in quanto commessi fino al 23 agosto 1996 e, dunque, soggetti al più
favorevole termine prescrizionale massimo complessivo previgente all’entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005. Tale termine è di anni 15, ai sensi dei previgenti
artt. 157 e 160 cod. peri., trattandosi di condotte di vendita e detenzione di sostanze
stupefacenti di cui alle tabelle II e IV allegate al d.P.R. n. 309 del 1990 poste in essere
prima della modifica dell’art. 73 dello stesso d.P.R. ad opera del d.l. n. 272 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006 e, dunque, punite con una

intervenute, per mesi 5 e giorni 27, nel corso del giudizio d’appello, è venuto a
scadere il 19 febbraio 2012, ovvero in data precedente alla pronuncia la presente
sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui reati sono estinti
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

pena massima di anni sei di reclusione. Tale termine, tenuto conto delle sospensioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA