Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23417 del 10/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23417 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 23/02/2017 della COR i – E APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/02/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 26/11/2014, nei
confronti di A.A. in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta quale estorsione piuttosto che
come truffa.
Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La

come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.

mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,

216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Invero, nonostante che la Corte territoriale abbia adeguatamente illustrato le ragioni per le quali,
conformemente alla condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46084/2015) , nella
fattispecie le plurime minacce riscontrate, tutte attuabili ad opera dell’imputata, integrino l’ipotesi di
reato contestata, il ricorso reitera il medesimo argomento senza aggiungere questioni di rilievo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/04/2018
Il Consigliere Estensore
\
STEFANO FILIPPINI
Il Ptsidente
ANTt»JIO PRESTIPINO

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