Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23414 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23414 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANIERI MICHELE N. IL 25/03/1967
RANIERI ANTONIO N. IL 13/08/1988
avverso la sentenza n. 6896/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 25/03/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 8 aprile 2011 dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, appellata da
RANIERI Michele e RANIERI Antonio, dichiarati responsabili dei delitti di rissa e lesioni aggravate, commessi il 9 febbraio 2010.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge quanto al ritenuto
concorso fra lesioni e rissa; difetto di motivazione sulla responsabilità, mancata applicazione delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; e quanto a
RANIERI Antonio per non esser state applicate la legittima difesa e la sospensione condizionale
della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e tendente a sottoporre al giudizio
di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal
Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame ben può parlarsi di concorso fra i due delitti perché, posto che (cfr. Sez. I, n.
20933 del 15/5/2008, Rv. 240307) il reato di rissa aggravata ai sensi dell’art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al
corissante autore degli ulteriori fatti, nonché con riferimento ai soggetti concorrenti nei reati. Nel
caso di specie non risulta dalle sentenze di merito che le lesioni verificatesi a seguito di quella
mischia violenta non fossero ascrivibili a tutti i corrissanti per la loro azione convergente.
Quanto alla responsabilità, la motivazione del giudice d’appello appare del tutto adeguata fecondo riferimento alla genesi e sviluppo della rissa secondo le dichiarazioni dei testimoni, accertamento di fatto incensurabile se correttamente motivato, come nel caso.
Adeguata e corretta è pure la motivazione della sentenza impugnata laddove esclude il ricorrere
della legittima difesa sia pure putativa con analisi della vicenda basata sulle testimonianze dalle
quali ricava l’inesistenza di una situazione di aggressione unilaterale a cui far fronte a soli fini
difensivi.
Sul trattamento sanzionatorio osserva il Collegio che la Corte di merito ha fatto riferimento alla
gravità del fatto ed alla negativa personalità dei prevenuti, gravati da precedenti penali, per ritenere non concedibili le attenuanti generiche, inapplicabile la sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria e inapplicabile a RANIERI Antonio la sospensione condizionale della pena, trattandosi di elementi previsti dall’art. 133 c.p. applicabili per le valutazioni ex art. 62 bis
c.p. quelle ex art. 53 L. 698/81 e quelle ex art. 163 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al v amento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro il 25 marzo 2013.

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