Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23412 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23412 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERAINO CRISTIAN VITO N. IL 30/08/1988
avverso la sentenza n. 2934/2012 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PERAINO CRISTIAN VITO, ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice ha erroneamente qualificato
il fatto ascritto
Va qui infatti richiamato il principio per il quale “La richiesta di applicazione di
pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche al p.m. prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla
giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione,
all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di
applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti”. [Cass. pen., sez.
VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso
orna il 25.2.2014
Il ricorso è manifestamente infondato.