Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23411 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23411 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELEMARY FATMA N. IL 23/03/1975
avverso la sentenza n. 1154/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti l’atto di impugnazione contiene
solo considerazioni di merito che non sono suscettibili di considerazione in sede
di legittimità. Va inoltre ribadito che “Ai sensi degli art. 606, 10 comma, e 591,
1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della
decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008
Ced Cass., r.v. 240109]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso i

a il 25.2.2014

L’imputata ELEMARY FATMA, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di erronea applicazione della legge penale.

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