Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23410 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23410 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARESCA MICHELE N. IL 08/05/1961
avverso la sentenza n. 125/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato MARESCA Michele, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Cass. pen. SU 25.2.2010, n.
10713 in Ced Cass., rv. 245931
Va inoltre osservato che in questa sede viene dedotta per la prima volta in
questa sede la questione riguardante gli aspetti connessi agli aumenti di
pena per i reati contestati. Infatti dalla lettura della decisione impugnata
che conferma quella di primo grado, si evince che oggetto di appello erano
state le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e il tema del
giudizio di comparazione fra le circostanze. La doglianza proposta in
questa sede deve essere ritenuta inammissibile ex art. 606 III” comma cpp.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014
Il ricorso è manifestamente infondato.