Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23410 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23410 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARESCA MICHELE N. IL 08/05/1961
avverso la sentenza n. 125/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato MARESCA Michele, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Cass. pen. SU 25.2.2010, n.
10713 in Ced Cass., rv. 245931
Va inoltre osservato che in questa sede viene dedotta per la prima volta in
questa sede la questione riguardante gli aspetti connessi agli aumenti di
pena per i reati contestati. Infatti dalla lettura della decisione impugnata
che conferma quella di primo grado, si evince che oggetto di appello erano
state le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e il tema del
giudizio di comparazione fra le circostanze. La doglianza proposta in
questa sede deve essere ritenuta inammissibile ex art. 606 III” comma cpp.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA