Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2341 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2341 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HU LIFENG N. IL 04/01/1972
ZHOU YUFENG N. IL 26/10/1968
avverso la sentenza n. 527/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. w a ziT6
che ha concluso per I kri, G6tio bEA.

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 16/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 In particolare, la Corte di Milano, dopo aver riportato per esteso la
motivazione della sentenza di primo grado, ha confutato le argomentazioni
difensive sollevate con i motivi di appello e consistenti nella affermazione che, da
un lato, la HU aveva in realtà chiesto solo a quanto ammontasse l’entità della
multa da pagare, dall’altro che non vi era alcuna indicazione del concorso del
marito ZHOU nella richiesta avanzata dalla moglie; più in dettaglio, la Corte di
Appello ha ribadito la piena attendibilità di quanto riferito concordemente dai due
verbalizzanti circa la effettiva e totale idoneità della offerta avanzata in prima
persona dalla HU ad integrare il reato in questione e ha poi indicato le ragioni per
le quali anche il marito ZHOU, presente al fatto, cointeressato nella conduzione
della attività commerciale e interpellato in lingua cinese prima dell’offerta di
denaro, doveva essere ritenuto concorrente nel reato.
1.2 In merito al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte ha ribadito il giudizio
di esclusione della ricorrenza di circostanze attenuanti generiche considerate le
modalità del fatto e i precedenti penali di entrambi gli imputati.

2. Contro la sentenza di cui sopra è stato proposto ricorso per Cassazione dal
difensore di entrambi gli imputati.
2.1 Con un primo motivo, il difensore ha lamentato l’erronea applicazione della
legge penale e l’insufficienza della motivazione.
Più in dettaglio, il difensore ha affermato la ricorrenza nel caso in esame della
ipotesi di reato impossibile ex art. 49 cod. pen. in quanto l’offerta era
intervenuta quando già era cominciato il sequestro della merce ed era comunque
inidonea in quanto vaga e generica; il ricorrente ha poi riproposto la tesi della
assenza dell’elemento soggettivo del reato, dato che i due imputati erano
convinti di dover pagare immediatamente una sanzione di natura amministrativa
e ha concluso poi per l’insufficienza della motivazione in relazione alla condotta
di concorso ex art. 110 cod. pen. del marito ZHOU nella azione della moglie HU
dato che non vi erano prove certe che il colloquio in lingua cinese intercorso tra i
due immediatamente prima della pretesa offerta della HU riguardasse proprio la
vicenda in questione.
2.2 Con un secondo motivo il difensore ha lamentato l’erronea applicazione della
legge penale in riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto nell’interesse di HU Lifeng va dichiarato inammissibile.
3.1 La Corte di Appello dì Milano infatti, con motivazione ampia, esauriente e
logicamente conseguente, ha confutato in fatto le considerazioni svolte nei
motivi di appello (e oggi riproposte sostanzialmente negli stessi termini) e ha
richiamato il contenuto delle deposizioni testimoniali dei due operanti, non
contestate, nella loro credibilità, dal ricorrente, deposizioni che non lasciano
dubbi circa il fatto che l’offerta di denaro avanzata dalla HU Lifeng era stata

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13 maggio 2015, ha
parzialmente riformato solo in relazione al punto della sospensione condizionale
della pena a HU Lifeng, confermandola per il resto, la sentenza 22 settembre
2014 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato HU Lifeng e ZHOU
Yufeng per il reato di cui all’art. 322, comma 2 cod. pen. alla pena di un anno e
quattro mesi di reclusione ciascuno.

chiara ed esplicita, era stata quantificata nei termini di cui all’imputazione ed era
stata esplicitamente finalizzata ad ottenere il mancato sequestro della merce,
sequestro la cui procedura esecutiva non era ancora stata intrapresa dalla polizia
giudiziaria operante.

3.3 Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di HI Lifeng consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese
processuali e al pagamento della sanzione dì 1.500,00 euro a favore della cassa
delle ammende.
3.4 D ricorso proposto nell’interesse di ZHOU Yufeng, marito della HU, è invece
fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
3.5 La Corte di Appello milanese ha sostanzialmente fondato la responsabilità
dello ZHOU nella vicenda in questione sulla circostanza che, prima della offerta
avanzata personalmente dalla moglie HU Lifeng, era intervenuta tra i due una
conversazione che, benchè in lingua cinese, e quindi non compresa nel suo
significato dagli agenti di Pg intervenuti, era nondimeno stata indicata nella
motivazione della sentenza appellata come realmente autorizzativa della
successiva offerta di denaro in quanto accompagnata da altri elementi di prova,
sostanzialmente costituiti dalla reale cointeressenza dello ZHOU nella conduzione
dell’impresa comune e dalla costante presenza dello stesso sul teatro dei fatti.
3.6 II ragionamento probatorio di cui si dice appare però sostanzialmente fallace
dal momento che include nelle sue premesse, ed anzi indica come premessa
fondativa dello stesso, un elemento di fatto, quello del contenuto autorizzatorio
alla offerta di denaro della conversazione in lingua cinese tra i due imputati non
compresa dagli operanti, che risulta invece non dimostrato positivamente e
affermato per contro in via meramente deduttiva dalla Corte dì Appello sulla
base di altri elementi, incapaci in realtà, in quanto generici ed indistinti, di
rendere effettiva ragione del giudizio di responsabilità formulato.
3.7 Va quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei
confronti di ZHOU Yufeng per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZHOU Yufeng per
non aver commesso il fatto;
DICHIARA inammissibile il ricorso di HU Lifeng e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2015.

3.2 II motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche, poi, è palesemente inammissibile dal momento che lo
stesso si risolve in una richiesta di concessione del tutto eccentrica rispetto ai
poteri della Corte di Cassazione e non svolge alcuna critica sulle ragioni per le
quali la Corte di Appello di Milano ha negato tale concessione.

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