Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23409 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23409 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO ALESSANDRO N. IL 05/09/1975
avverso l’ordinanza n. 20/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, nel caso in esame, la doglianza è del tutto generica ed è avulsa dal
contenuto dell’Ordinanza con la quale la Corte d’Appello ha dichiarato la
inammissibilità del gravame di merito per tardività. Va qui ribadito che
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del
motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957] e che:
“È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da
sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata
applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento
della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv. 246980].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso r1 Roma il 25.2.2014

L’imputato DE GENNARO Alessandro, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e cpp, perché la Corte
d’Appello non avrebbe tenuto conto delle condizioni personali del ricorrente e
del suo stato di tossicodipendenza

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