Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23408 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23408 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLI LUCIANO N. IL 25/12/1958
avverso la sentenza n. 833/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito
ragione di gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure
specifiche alla motivazione della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata awerso la
sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 11-03-2009, n. 20377 Ced Cass.,
rv. 243838] . Nella specie va inoltre osservato che le considerazioni mosse dal
ricorrente attengono esclusivamente ad aspetti di merito che non possono essere
prese in considerazione in sede di legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
R Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso ir(Roma il 25.2.2014
L’imputato NICOLI Luciano, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il delitto contestato.