Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23407 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23407 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTO SEBASTIANO N. IL 04/01/1977
avverso la sentenza n. 12807/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett.
In ordine al vaio di motivazione va inoltre osservato che:
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
“in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione)
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in
Ced. Cass. Rv. 234824].

– Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende
R Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso ityko-41a il 25.2.2014

L’imputato PORTO Sebastiano, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per te quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.
– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non ha reso una motivazione
adeguata in relazione alla sussistenza di elementi di prova del fatto ;

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