Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23406 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23406 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELTRI TOMMASO N. IL 11/06/1967
avverso la sentenza n. 3288/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c).
Va inoltre rilevato che
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
“in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione)
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in
Ced. Cass. Rv. 234824].
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte,
non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi,
anche al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla
sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione
deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. [Cass.
pen., sez. VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende

L’imputato VELTRI Tommaso, tramite il difensore ,ricorrendo per Cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.
– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non ha reso una motivazione
adeguata in relazione alla sussistenza di elementi di prova del fatto

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25.2.2014

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