Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23405 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23405 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSNAOUI AMINE N. IL 19/07/1993
avverso la sentenza n. 373/2013 GIP TRIBUNALE di PIACENZA, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c)c.r.i. •
Va inoltre rammentato che
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
A ciò deve aggiungersi che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo di imputazione) con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n.
34494 in Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rptila il 25.2.2014

L’imputato MESSNAOUI Amine, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il. giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo te ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.

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