Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23404 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23404 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO ANDREA N. IL 12/11/1966
avverso la sentenza n. 3301/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Le censure hanno contenuto generico e si
risolvono in valutazioni di merito sulla prova senza introdurre efficaci critiche sul
piano del diritto riconducibili nell’ambito dell’arto 606 I^ comma cpp. Va qui
ribadito che “Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p.
(in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P.
Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
,/
Così deciso in,Roma il 25.2.2014
L’imputato Napoletano Andrea, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale