Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23403 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23403 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE STEFANO N. IL 02/12/1978
avverso la sentenza n. 1182/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

L’imputato PESCE Stefano, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
Si) Vizio di motivazione della decisione e mancanza di prova di ordine al reato
ascritto
Il ricorso è manifestamente infondato, formulandosi generiche valutazioni in
ordine alla prova della ricognizione fotografica, totalmente avulse dal contenuto
della decisione impugnata. Va qui ribadito che “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, (ett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della
decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008
Ced Cass., rv. 240109]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
R Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R

il 25.2.2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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