Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23402 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23402 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMICO CALOGERA N. IL 21/03/1964
avverso la sentenza n. 6104/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, tenuto conto che
trattasi di principio ormai consolidato, va qui ribadito che: “La specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto
se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o
«congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. II, 26.6.2009, n. 36245 in Ced
Cass. Rv 245596]. Nel caso in esame all’imputata è stata irrogata la pena
di giorni 20 di reclusione e 40,00 € di multa per la violazione dell’art 640
cp
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e &ricorrente deve essere
condannatq al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilq,ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in oma il 25.2.2014
il
L’imputato AMICO Calogera, ricorrendo per Cassazione avverso
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;..