Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23401 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23401 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEOCCI ROBERTO N. IL 15/06/1966
avverso la sentenza n. 3983/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 591 I” comma Lett. D) cpp, il ricorso deve pertanto essere
dichiarato inammissibile e conseguentemente, ex art. 616 cpp il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
500,00 in favore della Cassa delle ammende, attesa la pretestuosità del
gravame.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R. – . il 25.2.2014
L’imputato, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe
In data 14.8.2013 il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione con la quale ha
manifestato la volontà di rinunciare alla impugnazione proposta.
L’atto di rinuncia è accoglibile, perchè formulato personalmente dalla parte che
lo ha sottoscritto con firma autenticata dalla direzione della Casa Circondariale
di Massa Marittima