Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23400 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23400 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMRULA RAHMAN N. IL 15/08/1973
avverso la sentenza n. 335/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

L’imputato EMRULA RAHMAN
tramite i difensori, ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento di cui in epigrafe con du e distinti atti fra toro
sostanzialmente sovrapponibili, lamenta:
§1) Vizio di motivazione e violazione di legge perché errata la qualificazione
giuridica del fatto di cui al capo A) che doveva essere ascritto nell’ambito del
furto in abitazione e non già in quello di rapina, e insufficienza dell’elemento
probatorio perché la dichiarazione di penale responsabilità è stata desunta dal
solo riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese e per essere
contraddittorie le dichiarazioni rese dalla testimone STOLFI.
§2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio e vizio di carenza di motivazione in ordine alla
ritenuta recidiva.
Va premesso che la decisione qui impugnata va letta congiuntamente a quella di
primo grado, trattandosi di una c.d. “doppia conforme”.
La parte ricorrente in questa sede ripropone una diversa lettura in fatto del
materiale probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie
concreta. Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di
cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla L. n. 46 del 2006, alla Corte di
Cassazione restano precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisioni impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006 in Ced
Cass. Rv. 235507]. In ordine al trattamento sanzionatorio va osservato che la
decisione è adeguatamente motivata e che in questa sede la difesa pone in
discussione il tema relativo alla riconoscimento dell’aggravante della recidiva
(reiterata, specifica, infranquiennale collegata ad un reato di rapina aggravato)
che non risulta essere stato posto con i motivi di appello, così come si desume
dalla lettura di pag. 1 della motivazione della decisione impugnata.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende
R Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R a il 25.2.2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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