Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 234 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 234 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIDOGNETTI FRANCESCO N. IL 29/01/1951
avverso l’ordinanza n. 7382/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO EMILIA, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia
rigettava il reclamo proposto da Francesco Bidognetti in relazione alla sanzione
disciplinare della direzione della casa circondariale di Parma del 19.3.2012.
In specie, rilevava che il reclamo era fondato su una diversa ricostruzione dei fatti
che non può assumere alcun rilievo ai fini del controllo demandato al giudice.

2.

Avverso tale ordinanza il Bidognetti ha proposto ricorso per cassazione,

disciplinare è viziato da eccesso di potere perché utilizzato per perseguire finalità diverse
da quelle previste dalla legge.
Lamenta, quindi, che si è voluto dare ai fatti una interpretazione diversa da quella
reale e non è stata tenuta in alcuna considerazione la condotta sempre regolare del
detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, nel provvedimento impugnato è stato dato atto compiutamente della
regolarità formale del procedimento disciplinare. A fronte di ciò, le doglianze del
ricorrente, all’evidenza, si sostanziano in censure di merito relative all’episodio oggetto
del provvedimento disciplinare la cui valutazione non rientra nei poteri di controllo del
Magistrato di sorveglianza ed è esclusa dal sindacato del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille,
ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

personalmente, deducendo il vizio di motivazione rilevando che il provvedimento

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