Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23399 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23399 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIASAMIDZE MEYLUD N. IL 05/06/1985
avverso la sentenza n. 9424/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
lamentatiMaffIREID che il giudice nell’applicare la pena ex art. 444 cpp, non
ha disposto la sospensione condizionale della pena.
Dalla lettura del provvedimento impugnato non si evince che le parti (imputato e
pubblico ministero) avessero subordinato la applicazione della pena alla
sospensione condizionale della pena, né risulta altrimenti provato che il
beneficio fosse stato richiesto. La censura pertanto non può essere presa in
considerazione perché non è provato che il giudice del merito abbia assunto una
decisione in termini diversi da quelli concordati dalle parti.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso i
ma il 25.2.2014
Il ricorso è manifestamente infondato.