Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23398 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23398 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALANDRA ANTONIO N. IL 26/01/1966
avverso l’ordinanza n. 291/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato essendo corretta in diritto la decisione
impugnata:
Dall’esame dell’atto di appello proposto dalla difesa avverso la sentenza
3.2.2011, non si comprendono le ragioni che volevano essere addotte dalla difesa
a base dell’enunciazione dei soli parametri di cui all’art. 133 cp ai fini della
rivalutazione del trattamento sanzionatorio. Infatti dall’atto di appello non si
comprende in quale modo il comportamento processuale possa essere ritenuto
corretto, per quale ragione, non presa in considerazione dal Tribunale, il fatto
addebitato possa essere considerato modesto e quale sia in relazione alla
richiesta riduzione di pena la valenza della circostanza (peraltro neppure
desumibile dalla decisione impugnata) che il denunziante abbia manifestato la
volontà di rimettere la querela. Va infine osservato che, a differenza di quanto
sostenuto in questa sede, nell’atto di appello non vi è nessun riferimento alla
aggravante della recidiva in ddine alla quale il giudice di primo grado ha fornito
una seppur sintetica motivazione facendo riferimento, nella propria decisione,
alla prossimità temporale del fatto e alla sua omogeneità rispetto a precedenti
condotte, così implicitamente spiegando perché il fatto ascritto debba essere
ritenuto espressione specifica di ulteriore manifestazione di pericolosità,.

-62=eleeisione
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in/bna il 25.2.2014

L’imputato MALANDRA Antonio, tramite il difensore ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp deducendo che l’atto
di appello avverso non poteva essere dichiarato inammissibile, contenendo tutti
gli elementi previsti dalla legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA