Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23397 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23397 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACtHETTO GIUSEPPE N. IL 13/05/1946
avverso la sentenza n. 4069/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che la sospensione del
termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo è
limitata al periodo di giorni sessanta oltre al tempo dell’impedimento nel solo
caso di rinvio della udienza determinato dall’impedimento di una delle parti o
del difensore. Tate vincolo non opera nel caso, come quello in esame in cui il
rinvio sia stato richiesto dall’imputato o dal difensore per ragioni diverse da un
impedimento [Cass. 5956/2009]. Va inoltre osservato che il rinvio del
dibattimento a seguito di richiesta della parte civile, dà luogo a sospensione dei
termini di prescrizione del reato quando la difesa dell’imputato, come nel caso
di specie non si è opposta alla relativa richiesta, così aderendo alla stessa [Cass.
13296/2007]
Con rifeirmento al secondo motivo di ricorso va osservato che: “Ai sensi degli
art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei
requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti
al merito della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. Il , 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez.
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Nella specie le censure mosse dalla difesa si
spingono fino alla valutazione nel merito delle prove assunte. Trattasi di censure
che per il loro contenuto sfuggono al controllo di legittimità.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso irY1ona il 25.2.2014

L’imputato GIACHETTO Giuseppe, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) ex art. 606 I^ comma lett. b) errata applicazione dell’art. 159 cp in ordine
alla determinazione dei periodi di sospensione della decorrenza della
prescrizione, perché eccessivi in relazione alle richieste formulate dalle parti.
§2) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 640 cp,

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