Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23396 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23396 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORAJ RACHID N. IL 02/07/1972
avverso la sentenza n. 2063/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, va qui ribadito che:
“La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura
media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena
congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. Il,
26.6.2009, n. 36245 in Ced Cass. Rv 245596]
Con riferimento al negato riconoscimento delle attenuanti generiche va
ancora osservato che:
Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta
alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo; pertanto nella
determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o
alcuni soltanto degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. purché della scelta
decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione. [Cass. pen.,
sez. IV, 15.2.2007, Usala]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso
Roma il 25.2.2014
L’imputato SORAJ Rachid, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alle ragioni per le quali
non sono state riconosciute le attenuanti generiche.