Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23395 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23395 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REICHARD DAVID N. IL 05/02/1961
avverso la sentenza n. 35/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte dalla difesa in questa sede ripropongono le identiche
questioni che sono state dedotte con i motivi di gravame avanti alla Corte
d’Appello, la quale ha reso adeguata motivazione in ordine ad ognuno dei punti
dedotti. Nel contempo la difesa introduce ulteriori elementi di valutazione in
fatto relativi allo estremo dell”attualità” della detenzione degli oggetti.
Va infatti richiamato il principio per il quale:
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett.
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P.
Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso
ma il 25.2.2014
L’imputato REICHARD DAVID , ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 707 cp e 4 t. 110/75, nonché
vizio di motivazione.