Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23393 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23393 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELE VINCENZO N. IL 04/01/1958
avverso la sentenza n. 973/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/03/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando in alcun modo specificato
in che cosa sarebbe consistito il preteso errore di calcolo (tra l’altro riferito ad un
aumento a titolo di continuazione del quale non vi è traccia nella sentenza impugnata
e neppure in quella di primo grado), ed apparendo, d’altronde, del tutto corretta la
determinazione della pena inflitta all’imputato, siccome corrispondente al minimo
edittale di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p., ridotto di un terzo per il rito, ed
esclusa, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, l’operatività della recidiva
(ritualmente contestata con il decreto di citazione a giudizio anche se poi, per mero,
evidente errore materiale, non riportata nell’intestazione delle sentenze di primo e
secondo grado);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci
o a, il 25 marzo 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di GABRIELE Vincenzo
alla pena di mesi otto di reclusione che, all’esito del giudizio di primo grado,
condotto con il rito abbreviato,gli era stata inflitta per il reato di cui all’art. 497 bis
c.p., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenti alla
contestata recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando violazione di legge penale, sulla base
dell’affermazione secondo cui: “La corte di appello ha commesso un errore di calcolo
sulla pena. Nel rideterminare la pena non, con l’aumento determinato dalla
continuazione tra le fattispecie criminose contestate al sottoscritto, si è pervenuti ad
una pena più alta rispetto a quella calcolata per mero errore di calcolo”;

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