Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23393 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23393 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO ENZO N. IL 28/09/1972
avverso la sentenza n. 1420/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione della
sentenza impugnata; la mancanza di specificità del motivo è apprezzabile non
solo per la sua genericità (quale indeterminatezza del contenuto), ma anche nel
caso della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; di qui discende che
non possono essere ignorate te esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma, lett. c),
all’inammissibilità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
il 25.2.2014
L’imputato D’AGOSTINO Enzo, tramite il difensore, ricorrendo per Cassazione il
provvedimento epigrafe riportato, lamenta:
§1) Ex art. 606 I^ comma lett. c) ed e) cpp, la violazione dell’art. 124 cp e il
vizio di motivazione