Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23391 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23391 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO SALVATORE N. IL 08/11/1968
avverso la sentenza n. 3369/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo di gravame (la cui denuncia è in termini
assolutamente generici) va osservato che dalla lettura dei verbali di udienza si
rileva che l’imputato è stato assistito dal difensore di fiducia e che alla udienza
del 9.7.2012 questi non ha formulato alcuna eccezione in relazione alla vocativo
in ius.
Il secondo motivo di ricorso (altrettanto generico nella sua formulazione) è
manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione del
provvedimento impugnato nel quale si è ratio conto della natura delle censure
mosse e delle ragioni per te quali è stata confermata la sentenza di condanna.
La difesa non indica neppure in modo specifico quali delle censure mosse con
l’atto di gravame non sia stata presa in considerazione dalla Corte territoriale.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom.aiE 25.2.2014
L’imputato, D’AMBROSIO Salvatore ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione di legge perché è stata omessa la citazione in giudizio del
ricorrente
§2.) vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha confermato la decisione
impugnata senza dare conto delle ragioni del gravame