Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23391 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23391 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO SALVATORE N. IL 08/11/1968
avverso la sentenza n. 3369/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo di gravame (la cui denuncia è in termini
assolutamente generici) va osservato che dalla lettura dei verbali di udienza si
rileva che l’imputato è stato assistito dal difensore di fiducia e che alla udienza
del 9.7.2012 questi non ha formulato alcuna eccezione in relazione alla vocativo
in ius.
Il secondo motivo di ricorso (altrettanto generico nella sua formulazione) è
manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione del
provvedimento impugnato nel quale si è ratio conto della natura delle censure
mosse e delle ragioni per te quali è stata confermata la sentenza di condanna.
La difesa non indica neppure in modo specifico quali delle censure mosse con
l’atto di gravame non sia stata presa in considerazione dalla Corte territoriale.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom.aiE 25.2.2014

L’imputato, D’AMBROSIO Salvatore ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione di legge perché è stata omessa la citazione in giudizio del
ricorrente
§2.) vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha confermato la decisione
impugnata senza dare conto delle ragioni del gravame

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA