Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23390 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23390 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAIZ HASSAN N. IL 28/06/1982
avverso la sentenza n. 439/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato
Il ricorrente ripropone in questa sede le identiche doglianze che già erano state
proposte in sede di appello ed in ordine alla quali la Corte territoriale ha dato
risposta adeguata sia valutando la legittimità dell’atto di indagine compiuto, sia
con riferimento alla valutazione della prova così acquisita. Va inoltre osservato
che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio sulla pluralità degli atti di
riconoscimento e sul riscontro rappresentato dalla dichiarazioni rese da una
testimone che ha fornito un particolare oggettivo fisico caratterizzante
l’imputato ed ampiamente riscontrato. La articolata motivazione resa dalla
Corte territoriale riduce correlativamente la adeguatezza delle censure che
rimangono confinate in un ambito fattuale che non è suscettibile di censure in
questa sede.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile iL ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
il 25.2.2014
L’imputato FAIZ HASSAN personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1.) e §2.) Violazione di legge Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e)
cpp con riferimento alla acquisizione e alla valutazione della prova costituita
dalla ricognizione fotografica.