Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2339 del 07/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2339 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
l) VISENTIN MARCO N. IL 16/01/1971
avverso la sentenza n. 56/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CLES, del
05/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6-t o A CCI-(i Al(D
che ha concluso per i L,
cy,zrrThe
14,C,0 02-5,0

I 1ac3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. b-1,

A-t-9 T P to) O

LOCA

O risi

Data Udienza: 07/11/2012

4347/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2011 il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, riteneva
Visentin Marco responsabile del reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p., 5, lettera a), e 6 I.
283/1962 – avendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale
rappresentante fino al 30 aprile 2010 di Trentinaceti S.r.l., impiegato in preparazione di
alimenti, detenuto per la vendita e distribuito per la vendita sostanze alimentari denominate
“olio extravergine di oliva al tartufo”, realizzate con materia prima, olio extravergine d’oliva, e

valori K232 e K270 superiori ai limiti ammessi per gli oli di oliva vergini come da allegato I del
regolamento CEE 11 luglio 1991 n. 2568 – e lo condannava alla pena di euro 20.000 di
ammenda.
Il Tribunale riteneva infondato l’assunto difensivo nel senso dell’abrogazione della fattispecie
di reato, pur ritenuto anche da certa dottrina e giurisprudenza. Rilevava che la I. 283/1962 ha
subito importanti modifiche dalla 1.441/1963 e che l’allegato 1 al d.lgs. 179/2009 (contenente
gli ” Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1 gennaio 1970″) esclude l’abrogazione
di quest’ultima legge; il che, pur in difetto di espressa esclusione dall’abrogazione, rende logico
ritenere che neppure la I. 283/1962 sia stata abrogata, giacché altrimenti non avrebbe senso
salvare quella rispetto a essa modificativa e integrativa, così avendo ritenuto la giurisprudenza
di legittimità dopo un primo orientamento contrario e ciò confermando la nota n.MSN 000058
P- del 13 gennaio 2011 dell’Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione normativa che
dichiara espressamente la vigenza della I. 283/1962. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto
provata l’imputazione visti gli esiti delle analisi documentate e le conferme testimoniali.
2. Contro la sentenza ha presentato ricorso la difesa dell’imputato, denunciando violazione
dell’articolo 14, comma 17, lettera a, I. 246/2005 e dell’Allegato 1 al d.lgs. 179/2009. Si
contesta l’interpretazione di non abrogazione della I. 283/1962 rilevando che non si tratta di
testo unico (la legge della semplificazione esclude i codici e testi unici dall’abrogazione: articolo
14 comma 17 I. 246/2005) e che la nota del ministero non è interpretazione autentica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La questione della mancata abrogazione della legge 30 aprile 1962 n. 283, contenente la
disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande, a seguito
dell’emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970
(D.Lgs. 179/2009, D.Lgs. 212/2010, DIgs. 213/2010), attuativi della delega conferita con
legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa è stata affrontata ex
professo da un recente arresto di questa Corte Suprema (sez. III, 19 gennaio 2011 n. 9276)
che, dopo una approfondita e attenta analisi della sequenza normativa da cui avrebbe potuto

trattate dalla S.r.l. con altre sostanze che ne variavano la composizione naturale, risultando ì

sortire l’inclusione della legge 283 nella semplificazione effettuata dai c.d. decreti taglialegge, è
pervenuta a negare l’incidenza di tale potatura normativa sulla legge in questione, negandone
l’abrogazione. Tale pronuncia è pervenuta a una soluzione completamente condivisibile, e il
ricorso non ha addotto elementi atti ad inficiarla. Se è vero, infatti, che prima facie la soluzione
era apparsa inversa, nel senso cioè dell’abrogazione, non essendo la legge, emanata prima del
1 gennaio 1970, compresa espressamente nell’elenco delle leggi non abrogate, e in tal senso si
era pronunciata, come rievoca anche la sentenza impugnata, Cass. sez.III, 25 febbraio 2010 n.

recente, che ha rilevato che l’effetto abrogativo, in forza della legge delega (art. 14, comma
17, lett. a), non include le norme contenute (oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo
normativo recante nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il che consente di
affermare che la legge in esame viene esclusa dall’effetto abrogativo in quanto il relativo testo
normativo è qualificato “Modifica del testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, artt. 242, 243, 247, 250 e 262: Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. A ciò si aggiunge che tale legge è
stata ulteriormente modificata ed integrata dalla I. 26 febbraio 1963, n. 441, entrata in vigore
il 12 aprile 1963, che figura tra quelle espressamente escluse dall’intervento abrogativo,
essendo indicata al n. 1891 dell’elenco di cui all’allegato 1 d.lgs.179/2009 riguardante le leggi
da mantenere in vigore: segno che il legislatore non intendeva abrogare la legge-madre, in
considerazione della sua importanza generale e delle conseguenze sulla tutela generale della
salute.
In conclusione, il ricorso va rigettato; e al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012
Il Consi

re Estensore

Il Presidente

12572, il ragionamento di questa pronuncia è stato tuttavia analizzato e superato dalla più

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