Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23389 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23389 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI CLAUDIA N. IL 01/07/1981
avverso la sentenza n. 886/2010 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/03/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame (ove ci si limita alla gratuita, generica ed incontrollabile
affermazione che vi sarebbe stata “una confessione resa da altro soggetto”), dai quali
possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass.
II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17
ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio
2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012
n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci s in om il 25 marzo 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., furono
applicate a GUARNIERI Claudia, per il reati di guida senza parte e false generalità le
pene concordate con la pubblica accusa nella misura, rispettivamente, di mesi quattro
di reclusione per il primo di detti reati e di euro 2000 di ammenda per il secondo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputata, denunciando vizio di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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