Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23389 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23389 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGANARO SALVATORE N. IL 01/03/1960
avverso la sentenza n. 1322/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato siccome spinto verso una rivalutazione di
merito degli elementi di fatto presi in considerazione dalla Corte territoriale la
quale ha fondato il proprio giudizio anche attraverso un richiamo e una
valutazione dell’atteggiamento processuale dell’imputato, considerato sia doto il
profilo delle ammissioni fatte nel corso del giudizio, sia con riferimento alla
condotta successiva alla commissione dell’illecito, dimostrativa del livello del
coinvolgimento dello imputato stesso. Va qui inoltre rammentato che “Ai sensi
degli art. 606, 10 comma, e 591, 10 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al
difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti
al merito della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Infatti al di là della proposizione di una diversa
lettura del materiale probatorio, la difesa non fornisce specifiche indicazioni in
ordine a vizi della motivazione desumibili dal testo del prowedimento impugnato,

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso

ma il 25.2.2014

L’imputato MANGANARO Salvatore, personalmente ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in rodine alla sussistenza dell’elemento psicologico dei
reati contestati.

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