Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23388 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23388 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANO SELENA N. IL 19/08/1978
avverso la sentenza n. 389/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato, perché, come già affermato in precedenti
pronunce,che questo collegio ritiene di condividere, va qui ribadito che
“Nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il
sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza
dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne
la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato
nel testo del prowedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive; ne
consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal
giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che
le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche” [v. Cass.
Sez. III 12.10.2007 n. 40542 in Ced Cass. Rv. 238016]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

L’imputata PISANO Selena tramite il difensore ì ricori-endo per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1.) Vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova del
riconoscimento dell’imputata effettuato dalla persona offesa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA