Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23387 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23387 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPO STEFANO N. IL 03/10/1988
avverso la sentenza n. 788/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili di
doglianza.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett.
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. II, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109].
La decisione della Corte territoriale è adeguatamente motivata, con la
conseguenza che la censura formulata in questa sede da un lato appare come
mera riproposizione di questioni già dedotte in sede di merito, adeguatamente
confutate in quella sede e non adeguatamente criticate in questa sede. IN
secondo luogo te censure mosse attengono ad aspetti e a valutazioni di merito,
sorrette da adeguata motivazione da parte della Corte d’Appello e come tali non
sindacabili in questa sede.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Fpma il 25.2.2014

L’imputato COPPO STEFANO ,ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto;
§2.) Vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 62 bis cp, perché non
sono state riconosciute le attenuanti generiche.

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