Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23386 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23386 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLOSI GESUALDO N. IL 21/01/1986
NICOLOSI ANTONINO N. IL 12/11/1959
avverso la sentenza n. 13843/2005 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett.
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
25.2.2014
i ricorrenti per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe riportato,
lamentano :
§1) La violazione degli artt. 530 e 533 cpp in relazione all’adozione dei canoni
logici riguardanti la pronuncia di proscioglimento in assenza di un prova idonea a
superare ogni ragionevole dubbio.