Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23384 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23384 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATRUNO CATALDO N. IL 11/12/1946
avverso la sentenza n. 2748/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
L’imputato, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
riportato, lamenta:
§1) violazione dell’art. 420 ter cpp perché la Corte d’Appello avrebbe respinto
con motivazione inadeguata in diritto la doglianza inerente alla nullità del
giudizio di primo grado per pso” violazione dell’art. 420 tal cpp, perché il
difensore nel documentare le ragioni del rinvio non è tenuto ad individuare un
proprio sostituto processuale o le ragioni per le quali non è stato reperito.
§2.) violazione dell’art. 648 cp perché difetta nella condotta del PATRUNO tanto
la condotta materiale del delitto di ricettazione quanto la prova dell’elemento
pcio(ogico del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di doglianza è superato
dalla giurisprudenza ampia e reiterata di legittimità [Cass. 49540/2003; Cass.
46044/2003; Cass. 48530/2003; Cass. 43062/2007; Cass. SU 29529/2009; Cass.
41148/2010; Cass. 11174/2012; Cass. 26408/2013] che questo collegio ritiene di
condividere dovendosi affermare il principio per il quale l’art. 111 della Cost.
impone la celebrazione del processo nei termini più brevi possibili, sicché è
precipuo onere del giudice verificare che in concreto si sia verificata una
situazione di impossibilità a celebrare il procedimento a cagione di un
impedimento del difensore e che tale impossibilità non sia comunque superabile
con uno degli strumenti processuali apprestati dall’ordinamento, ivi compreso
quello relativo alla possibilità della nomina di eventuali sostituti processuali. Con
la conseguenza che è precipuo onere del difensore che deduce l’impedimento a
partecipare all’attività defensionale, indicare le ragioni per le quali non è
possibile reperire o utilizzare un sostituto processuale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso va ancora osservato che “Ai sensi
degli art. 606, 1° comma, e 591, 10 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al
difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti
al merito della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.2.2014
MOTIVI DELLA DECISIONE