Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23384 del 15/04/2015

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23384 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 224/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
13/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 15/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 41.193/2014 R.G. *

Udienza del 15 aprile 2015

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:

– il difensore del ricorrente, avvocato Mario Malcangi, il quale ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso.

Rileva
— Con sentenza deliberata il 13 dicembre 2013 e depositata l’il
gennaio 2014, la Corte di appello di Bari, esclusa la recidiva ha ridotta la pena, nel concorso delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in prime cure, (da un anno) a otto mesi di reclusione e ha
confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale ordinario di Trani —
Sezione distaccata di Andria, 4 maggio 2011, di condanna di A.A., sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza (Minervino Murge) per il delitto
di cui all’articolo 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per
essersi recato in Andria e per non aver portato con se la carta precettiva, reato commesso in Minervino Murge il 27 giugno 2005.
i.

Con riferimento a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale, postasi ex officio la questione
della prescrizione, ha osservato: il termine relativo non è ancora spirato; nella specie sono retroattivamente applicabili, in quanto più favorevoli per il reo, le disposizioni introdotte dalla novella del 5 dicembre 2005, n. 251; orbene al termine massimo prolungato di sette
anni e sei mesi devono essere aggiunti i periodi di sospensione del
decorso della prescrizione, per effetto delle richieste di rinvio del dibattimento dell’imputato e/o del difensore per concomitanti impegni
professionali a) dal 12 febbraio al 7 ottobre 2008, b) dal 10 marzo al
22 settembre 2009, e) dal 16 maggio al 3 ottobre 2013, d) dal 3 ottobre al 7 novembre 2003 e — anche su concorde richiesta del Pubblico
Ministero — d) dal 7 novembre al 12 dicembre 2013.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Mario Malcangi, mediante atto recante
la data del 21 marzo 2014, col quale ha denunziato ai sensi
dell’articolo 606, comma i , lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di
2. –

– il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio,
della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione,
previa riqualificazione, ai sensi dell’articolo 650 cod. pen., del fatto
inerente alla carta precettiva;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 41.193/2014 R.G. *

Udienza del 15 aprile 2015

Il difensore deduce: l’ultimo rinvio (pari a trentasei giorni) è stato disposto su congiunta richiesta del Pubblico Ministero e del difensore; i
periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale, in dipendenza dei quattro precedenti aggiornamenti del dibattimento (disposti per impedimento del giudicabile o del suo difensore) devono
essere contenuti, ciascuno, nel limite di legge di sessanta giorni, ai
sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3, cod. pen.
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dopo la pronuncia della sentenza impugnata questa Corte suprema
di cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha,
di recente stabilito, il principio di diritto che «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi
dell’articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. […] con conseguente congelamento del [decorso] termine [della pr escrizione]fino a un massimo di sessanta giorni dalla cessazione
dell’impedimento stesso» (Sez. U., n. 4909 del 18/12/2014, Torchio dep. 2015, § 10., p. 19, n. m.).
Nella specie, pertanto, il contenimento nel limite di legge dei periodi
di sospensione del decorso dei termini della prescrizione (per complessivi otto mesi e cinque giorni) comporta la maturazione della prescrizione stessa in epoca (i° settembre 2013) anteriore alla pronuncia
della Corte territoriale oggetto del ricorso.
Sicché, in difetto della ricorrenza di alcuna delle ipotesi, previste
dall’articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., per l’adozione di più favorevole formula assolutoria, deve farsi luogo alla declaratoria della estinzione del reato.
Consegue l’annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza, essendo il reato estinto per prescrizione, previa riqualificazione, ai sensi dell’articolo 650 cod. pen., del fatto inerente alla carta precettiva
(Sez. Un., n. 32923 del 29/05/2014 – dep. 24/07/2014, P.G. in proc.
Sinigaglia, Rv. 260019).

3

cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 157 e 159 cod. pen., eccependo che la prescrizione
era maturata il 3 ottobre 2013, in data anteriore alla pronuncia della
sentenza impugnata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 41.193/2014 R.G. *

Udienza del 15 aprile 2015

P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto
per prescrizione, previa riqualificazione, ai sensi dell’articolo 650
cod. pen., del fatto inerente alla carta precettiva.

Così deciso, addì 15 aprile 2015.

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