Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23383 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23383 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERACE VINCENZO N. IL 17/03/1952
avverso la sentenza n. 639/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione della articolata ed
ampia motivazione della decisione impugnata, si evince agevolmente che la
Corte territoriale ha affrontato tutte te questioni che sono state devolute alla
sua attenzione con motivazione che appare del tutto congrua e incensurabile nel
merito. Va infatti rammentato che “Ai sensi degli art. 606, 10 comma, e 591, 1°
comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione
indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione
nel quale si propongano censure attinenti al merito della decisione,
congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della
correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n.
44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame va inoltre osservato che il ricorrente, in termini di
stretto diritto, non ha posto in evidenza vizi della motivazione che siano
desumibili dal testo del provvedimento impugnato, così come si 121‘
32- j’et dallo
stesso tenore dell’art. 606 I^ comma cpp.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro a il 25.2.2014

L’imputato FERACE Vincenzo, tramite il difensore ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 474 e 648 cp;
§2.) vizio di motivazione in ordine alla irrogazione della pena che è in misura di
gran lunga superiore al minimo consentito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA